La Legge sui lavoratori distaccati e malversazione di fondi federali 

Spiegato in breve 

Di che cosa si tratta?

A nome della Confederazione, sindacati e associazioni padronali controllano regolarmente i datori di lavoro stranieri che mettono a disposizione lavoratori, affinché forniscano una prestazione lavorativa in Svizzera. Questo controllo è disciplinato nella Legge sui lavoratori distaccati come misura di accompagnamento nell’ambito della libera circolazione delle persone.

L’azione penale comprende sostanzialmente la seguente fattispecie:

1. Legge 

L’1.06.2004 è entrata in vigore la Legge sui lavoratori distaccati dell’8.10.1999. L’articolo 7a, capoverso 3, stabilisce dei limiti, ovvero che la Confederazione si assume solo il 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori. Finora questa legge continua a prevedere la limitazione dei costi per la Confederazione. Non è mai stato pubblicato un bando di concorso per questo appalto pubblico.

La stima delle spese salariali per gli ispettori e quindi i costi massimi legittimi a carico delle casse federali, ovvero dei contribuenti, in base alla legge è la seguente:

dal 2004 al 31.12.2017 

40 ispettori con circa 120’000 franchi di salario annuo

= complessivamente 4,8 milioni di franchi (in aumento fino alla fine del 2017) 

A questo proposito secondo la legge sarebbe giustificato che il 50 per cento della cifra di cui sopra sia a carico delle casse federali con costante aumento annuale.

dal 2018 a oggi 120 ispettori con circa 130’000 franchi di salario annuo

= complessivamente 15,6 milioni di franchi

A questo proposito secondo la legge sarebbe giustificato che il 50 per cento della cifra di cui sopra, ossia circa 7,8 milioni di franchi, sia a carico delle casse federali.

2. Ordinanza 

L’Ordinanza sui lavoratori distaccati del 21.05.2003 comprende, dal mese di settembre 2009, con validità dall’1.01.2010, un nuovo articolo 16a, in cui figura una disposizione non prevista dalla legge:

Citazione: «Gli organi paritetici incaricati dell’esecuzione di contratti collettivi di lavoro e le commissioni tripartite incaricate dell’attività di ispezione conformemente all’articolo 7a della legge devono eseguire in totale 27 000 controlli all’anno.» Questa formulazione a carattere obbligatorio è rimasta invariata fino al 31.12.2017.

Domande:

  • Qualcuno sa come è nata una tale condizione obbligatoria e chi ha effettuato i calcoli?
  • Chi possiede la visione economica per sapere quanti controlli sono necessari e in quali cantoni?
  • Qualcuno ha già sentito parlare di questo numero minimo di controlli in una trasmissione politica, come ad esempio l’Arena di SRF, della radio o della televisione di Stato svizzera?
  • Quale media ha eventualmente informato in merito? 

3. Aumento dei controlli 

Il 23.08.2017, in vigore dall’1.1.2018, all’articolo 16a il numero dei controlli obbligatori è stato aumentato di 8 000, ossia da 27 000 a 35 000.

Domande:

  • Come si è giunti a questo aumento obbligatorio?
  • Su quali calcoli si è basato questo aumento?
  • I controlli obbligatori sono stati suddivisi tra i cantoni e, in caso affermativo, su quale base? Il popolo svizzero è stato informato di questo sviluppo, per esempio in una trasmissione politica come l’Arena di SRF?

4. Ulteriore constatazione 

Dall’entrata in vigore della Legge sui lavoratori distaccati il 1° giugno 2004, non è tuttora stata apportata alcuna modifica, neanche nell’ordinanza, al limite di costo del 50 per cento delle spese salariali degli ispettori sottoposto al popolo. Finora è conforme alla legge prelevare dalle casse statali soltanto il 50 per cento delle spese salariali degli ispettori, stimato al massimo a 6 milioni di franchi circa (all’anno).

5. Osservazioni 

Questi 27’000 controlli obbligatori introdotti nel 2010 e aumentati dall’1.01.2018 a 35’000 non sono previsti dalla Legge sui lavoratori distaccati. Questo numero di controlli obbligatori non è giustificabile sotto nessun aspetto, a meno che sia legato a un’intenzione contraria alla legge. Le conseguenze finanziarie possono essere dedotte, all’insaputa del popolo, dal seguente rapporto della SECO (disponibile solo in lingua tedesca e francese) :

Dal rapporto 2020 pag. 20 segg. 3.1.3 Finanziamento:

Citazione: I cantoni vengono indennizzati con il 50% delle spese salariali degli ispettori incaricati dei controlli. 

E poi, in contraddizione con la frase precedente, figura una disposizione non prevista né dalla legge né dall’ordinanza:

Citazione: Le commissioni paritetiche vengono finanziate a loro volta su una base forfettaria pari a 650 franchi per controllo. 

6. Constatazione 

Anziché il 50 per cento delle spese salariali per ispettori viene versato alle commissioni paritetiche, senza base legale, un multiplo di quello permesso dalla legge, ossia:

  • 27’000 controlli obbligatori a 650 franchi = 17,55 milioni di franchi p.a. (dall’1.01.2010 al 31.12.2017).
  • 35’000 controlli obbligatori a 650 franchi = 22,75 milioni di franchi p.a. (dall’1.01.2018 a oggi) 

Questi pagamenti sono per legge costi suppletivi non ammessi a carico delle casse federali che vanno ad aggiungersi al consentito 50% delle spese salariali degli ispettori.

7. Accordi sulle prestazioni e sulle sovvenzioni 

Nel rapporto della SECO 2020 a pagina 20 si trova al titolo Misure di accompagnamento, Finanziamento 3.1.3 la frase seguente:

Citazione: Le modalità di questo indennizzo sono disciplinate negli accordi sulle prestazioni/sovvenzioni, conclusi con gli organi di esecuzione. 

Finora non si è riusciti a ottenere dettagli o spiegazioni in merito a questi accordi sulle prestazioni/sovvenzioni. Non si trova né una base costituzionale, né una base legale per sovvenzioni, ad esempio a favore dei sindacati. Questi fondi prelevati dalle casse federali di 650 franchi per controllo dovrebbero, secondo il rapporto della SECO, confluire alle commissioni paritetiche composte da sindacati e rappresentanti dei datori di lavoro. secondo la SECO le commissioni paritetiche possono decidere a propria discrezione riguardo al modo in cui distribuire i fondi e a chi effettua i controlli.

Finora non è disponibile o non può essere ottenuta alcuna panoramica delle cifre annuali e cumulate dei salari degli ispettori e di altri dettagli, da cui sia possibile calcolare l’obbligo legale effettivo della Confederazione che corrisponde al 50% di queste spese.

8. Stima della somma malversata 

Chi ha presentato denuncia stima le somme malversate e prelevate illegalmente dalle casse federali nel periodo intercorrente tra l’1.01.2010 e il 31.12.2020 a oltre 200 milioni di franchi.

Occorre porsi la seguente domanda: Questo numero di controlli obbligatori (ordinanza) e la regolamentazione segreta (non prevista né dalla legge, né dall’ordinanza) hanno permesso di tollerare i sindacati, il salvataggio di UBS (2009) e più tardi il rifiuto dei contratti quadro (2017) e di farne pagare tacitamente i costi?

 

 

Adrian Gasser, 14 gennaio 2022, Zugo